Codice civile
Codice Civile
LIBRO QUARTO (Delle obbligazioni) - TITOLO III (Dei singoli contratti) - CAPO XI - Della mediazione
Art. 1754 Mediatore
E` mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare,senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
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Art. 1755 Provvigione
Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti , se l’affare e` concluso per effetto del suo intervento.
La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equita`.
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Art. 1756 Rimborso delle spese
Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l`affare non e` stato concluso.
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Art. 1757 Provvigione nei contratti condizionali o invalidi
Se il contratto e` sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione.
Se il contratto e` sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione (1353 e seguenti).
La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto e` annullabile (1425 e seguenti) o rescindibile (1447 e seguenti), se il mediatore non conosceva la causa d`invalidita`.
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Art. 1758 Pluralita` di mediatori
Se l`affare e` concluso per l`intervento di piu` mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.
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Art. 1759 Responsabilita` del mediatore
Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell`affare, che possono influire sulla conclusione di esso.
Il mediatore risponde dell`autenticita` della sottoscrizione delle scritture e dell`ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite.
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Art. 1760 Obblighi del mediatore professionale
Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve:
1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione , finche` sussista la possibilita` di controversia sull`identita` della merce;
2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l`indicazione della serie e del numero;
3) annotare su apposito libro gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.
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Art. 1761 Rappresentanza del mediatore
Il mediatore puo` essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all`esecuzione del contratto concluso con il suo intervento.
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Art. 1762 Contraente non nominato
Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell`altro risponde dell`esecuzione del contrattoe, quando lo ha eseguito, subentra nei diritti verso il contraente non nominato.
Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all`altra parte o e` nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti puo` agire direttamente contro l`altro, ferma restando la responsabilita` del mediatore.
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Art. 1763 Fideiussione del mediatore
Il mediatore puo` prestare fideiussione per una delle parti.
Art. 1764 Sanzioni
Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall`articolo 1760 e` punito con l`ammenda da euo 5 a euro 516.
Nei casi piu` gravi puo` essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi. Alle stesse pene e` soggetto il mediatore che presta la sua attivita` nell`interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d`incapacita`.
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Art. 1765 Leggi speciali
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
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