Codice civile


Codice
Civile


LIBRO QUARTO (Delle obbligazioni) - TITOLO III (Dei singoli contratti) - CAPO
XI - Della mediazione


Art.
1754 Mediatore


E` mediatore colui che mette in
relazione due o più parti per la conclusione di un affare
,senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di
dipendenza o di rappresentanza.


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Art.
1755 Provvigione


Il mediatore ha diritto alla
provvigione da ciascuna delle parti , se l’affare e` concluso per effetto del
suo intervento
.

La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su
ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi,
sono determinate dal giudice secondo equita`.


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Art.
1756 Rimborso delle spese


Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha
diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della
quale sono state eseguite anche se l`affare non e` stato concluso.


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Art.
1757 Provvigione nei contratti condizionali o invalidi


Se il contratto e` sottoposto a condizione
sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la
condizione.

Se il contratto e` sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla
provvigione non viene meno col verificarsi della condizione (1353 e seguenti).

La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto e`
annullabile (1425 e seguenti) o rescindibile (1447 e seguenti), se il mediatore
non conosceva la causa d`invalidita`.


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Art.
1758 Pluralita` di mediatori


Se l`affare e` concluso per l`intervento di piu`
mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.


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Art.
1759 Responsabilita` del mediatore


Il mediatore deve comunicare alle parti le
circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell`affare,
che possono influire sulla conclusione di esso.

Il mediatore risponde dell`autenticita` della sottoscrizione delle scritture e
dell`ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite.


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Art.
1760 Obblighi del mediatore professionale


Il mediatore professionale in affari su merci o su
titoli deve:

1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione , finche` sussista
la possibilita` di controversia sull`identita` della merce;

2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con
l`indicazione della serie e del numero;

3) annotare su apposito libro gli estremi essenziali del contratto che si
stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di
ogni annotazione.


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Art.
1761 Rappresentanza del mediatore


Il mediatore puo` essere incaricato da una delle
parti di rappresentarla negli atti relativi all`esecuzione del contratto
concluso con il suo intervento.


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Art.
1762 Contraente non nominato


Il mediatore che non manifesta a un contraente il
nome dell`altro risponde dell`esecuzione del contrattoe, quando lo ha eseguito,
subentra nei diritti verso il contraente non nominato.

Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta
all`altra parte o e` nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti puo` agire
direttamente contro l`altro, ferma restando la responsabilita` del mediatore.


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Art.
1763 Fideiussione del mediatore


Il mediatore puo` prestare fideiussione per una
delle parti.


Art.
1764 Sanzioni


Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti
dall`articolo 1760 e` punito con l`ammenda da euo 5 a euro 516.

Nei casi piu` gravi puo` essere aggiunta la sospensione dalla professione fino
a sei mesi. Alle stesse pene e` soggetto il mediatore che presta la sua
attivita` nell`interesse di persona notoriamente insolvente o della quale
conosce lo stato d`incapacita`.


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Art.
1765 Leggi speciali


Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.